1. Al fine di promuovere e di sostenere la tracciabilità completa del prodotto pane
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione delle materie prime e del pane sul mercato;
c) predisporre contratti-tipo compatibili con la vigente normativa comunitaria;
d) accrescere la valorizzazione dei prodotti dell'intera filiera;
e) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;
f) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
g) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
h) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione conformi ai princìpi di tutela dell'ambiente;
i) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale vigenti in materia di prodotti alimentari.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e i relativi controlli delle organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle organizzazioni di produttori agricoli nonché delle relative unioni nazionali.
3. Nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, sono definiti annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco.