Art. 16.
(Tracciabilità e promozione).

      1. Al fine di promuovere e di sostenere la tracciabilità completa del prodotto pane

 

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e la valorizzazione della produzione agroalimentare nazionale è consentita la stipula di accordi di carattere interprofessionale approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tali accordi, che devono essere stipulati tra rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione delle materie prime della filiera della panificazione, sono costituiti per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o delle associazioni che la compongono e hanno i seguenti scopi principali, tenuto conto dell'interesse primario dei consumatori:

          a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

          b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione delle materie prime e del pane sul mercato;

          c) predisporre contratti-tipo compatibili con la vigente normativa comunitaria;

          d) accrescere la valorizzazione dei prodotti dell'intera filiera;

          e) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

          f) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

          g) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

          h) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione conformi ai princìpi di tutela dell'ambiente;

          i) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale vigenti in materia di prodotti alimentari.

 

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      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e i relativi controlli delle organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle organizzazioni di produttori agricoli nonché delle relative unioni nazionali.
      3. Nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, sono definiti annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco.